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MEDIAZIONE FAMILIARE

La mediazione familiare regolamentata dal D.M. 151/2023 si propone di pacificare le relazioni familiari per riaprire canali di comunicazione che aiutino a risolvere concordemente i conflitti familiari abbassandone l’intensità distruttiva per riportare gli sguardi dei genitori a convergere sui bisogni e sulle emozioni dei figli.

E’ un percorso in aiuto a coppie  in conflitto, a qualunque titolo costituite, che in crisi e/o in vista e/o in seguito a separazione, divorzio, cessazione della convivenza o comunque in crisi nella loro relazione, necessitino di ripensare la loro organizzazione familiare con riferimento agli aspetti personali, genitoriali e/o agli aspetti patrimoniali. 

Si caratterizza per volontarietà, riservatezza, flessibilità, equi-prossimità del mediatore familiare e partecipazione attiva dei mediandi  nella ricerca di soluzioni personalizzate in un’ottica WIN_WIN_WIN.

L'accordo raggiunto sarà volontario e mutualmente accettabile. Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti.  I mediandi sono aiutati a identificare le questioni, incoraggiati a fare emergere le loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità e riservatezza.

Il mediatore familiare aiuta a riscoprire le risorse genitoriali che il conflitto nella coppia fa passare in secondo piano, rimettendo al centro il benessere dei figli che si esprime nel loro diritto alla bi-genitorialità.

E’ possibile accedere al percorso di Mediazione in Famiglia riguardante conflitti di natura relazionale o economica tra persone legate da vincoli di parentela (ad es. la gestione tra fratelli nella cura dei genitori anziani etc).

Tempi: la mediazione familiare si adatta ai tempi della famiglia, permette di sperimentare gli accordi prima di depositarli in tribunale, si rivolge al presente e al futuro dei figli. Il percorso ha una durata di max. 12 incontri.

Costi: è decisamente più economica di una separazione giudiziale. Inoltre, evita ai figli il trauma dovuto all’esposizione continua a una mancanza di relazione collaborativa tra genitori che per anni restano coinvolti in cause, perizie e contro perizie (v. art 10 D.M. 151/2023)

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